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Musica & Memoria - La musica su YouTube e sul web |
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La musica, ancor più dei film, dei libri e degli articoli di giornale, è un mezzo di comunicazione e di intrattenimento ad amplissima diffusione e particolarmente semplice da duplicare e diffondere, soprattutto da quando il mondo intero è "digitale". Anche il semplice appassionato di musica si può trovare quindi di fronte al dubbio se sta ascoltando o acquisendo o diffondendo musica secondo la legge. E' utile quindi un breve riassunto di quello che prevedono le leggi per tutelare i diritti di chi la musica la crea, la produce o la esegue e ne ricava un sostentamento economico, spesso l'unico. A questa analisi è dedicata una sezione a parte "La musica e legge" sul sito Musica & Memoria. |
In questa pagina andiamo invece in profondità sui vincoli, le attenzioni e le sanzioni che interessano chi diffonde o pubblica musica sul web (quindi soprattutto su YouTube) e chi scarica (download) e archivia musica dal web. In questa pagina si fa riferimento solo a musica registrata da esecutori su un supporto di memorizzazione e non a musica autoprodotta. |
Rimandando alla pagina La musica e le legge per una trattazione più completa, ricordiamo qui solo che la normativa protegge due diritti: 1) il diritto d'autore (a tempo indefinito) e 2) il diritto di renumerazione (a tempo definito). E che nel campo della musica sono protetti i diritti degli autori della musica, dei testi (per canzoni e opere) e degli esecutori di un brano registrato su un supporto di memorizzazione. |
La tutela del diritto d'autore consiste nel divieto di copia (plagio) di un'opera di ingegno, vale in tutti i campi ed è un "diritto universale", automatico. Il diritto di ricevere un compenso è invece facoltativo e deve essere richiesto esplicitamente dall'autore o dall'esecutore, registrando (depositando) l'opera. Un'azione simile al brevetto. L'autore può decidere di non registrare l'opera e renderla di dominio pubblico (public domain) o semplicemente rinunciare a riscuotere i diritti. |
Per l'esazione dei diritti sono attive in tutto il mondo società tra gli autori (come la SIAE) o collecting sociaties specializzate nella sola raccolta capillare dei compensi, a cui gli autori si iscrivono pagando una parte del compenso. Il compenso solitamente è stabilito per legge e i diritti possono essere venduti. Le case discografiche oltre che produttori di musica sono anche esattori dei diritti dei musicisti sotto contratto. |
Il diritto al compenso non è a tempo indefinito e ha durata a vita per gli autori e di successivi 70 anni per i loro eredi, e di 50 anni (in Europa) per gli esecutori. |
Tra i molti usi protetti previsti per la musica registrata c'è tutto il settore della diffusione via radio (la prima elusione nel mondo tecnologico, ad inizio 900), via impianti di diffusione sonora in locali pubblici ed ora soprattutto, dall'inizio del nuovo millennio, via web, creando web radio, o siti in cui è prevista la possibilità di ascoltare la musica in streaming, caricando video con musica su YouTube o altri portali simili, scaricando file audio musicali (digital download). |
Come ricordato, i diritti al compenso su una esecuzione hanno una scadenza e, quando sono scaduti, diventa possibile per chiunque pubblicarla di nuovo e/o diffonderla, sia gratuitamente sia a fine di lucro. Diventa di pubblico dominio, ovvero "public domain". Riepilogando, una esecuzione registrata su qualsiasi supporto e depositata diventa quindi public domain se si verificano entrambe queste combinazioni: |
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la registrazione audio è anteriore di 50 anni al momento della pubblicazione (in Europa) ed oltre 95 in USA |
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tutti gli autori della composizione musicale sono scomparsi da più di 70 anni oppure sono ignoti |
Il caso di autore ignoto, tipico delle composizioni tradizionali, della musica popolare o folk, va però approfondito. Non essendo mai stata registrato o depositato un originale di riferimento, ogni nuova esecuzione è una particolare opera d'ingegno, una elaborazione originale. Può essere quindi registrata dall'esecutore come "elaboratore di opere" ed essere tutelata con gli stessi tempi e vincoli del diritto d'autore la diffusione dell'esecuzione. E l'autore /elaboratore può chiedere il pagamento di una licenza per la diffusione o vietarla. |
Quindi esiste musica registrata sicuramente public domain? |
In sostanza No. Considerando che anche la musica tradizionale può essere tutelata e che la legislazione USA può essere richiamata sul web per qualsiasi registrazione audio, la musica realmente e sicuramente "public domain" è sostanzialmente limitata a quella esplicitamente creata a questo scopo, ovvero public domain all'origine, e a poche registrazioni audio di classica risalenti ai primi del '900. L'applicazione dei vincoli può essere però temporaneamente non attiva se l'autore non ha richiesto di proteggere i suoi diritti a una società che si occupa di questo compito. |
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Riepilogo dei vincoli esistenti per la pubblicazione su web |
Per prima cosa precisiamo quali sono, alla luce delle informazioni precedenti, le cautele che non funzionano, ovvero che non hanno alcun effetto sul detentore dei diritti, che può comunque procedere a bloccare la pubblicazione e diffusione sul web (su un sito o su YouTube): |
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Per poter eventualmente contestare il blocco di una pubblicazione, o per essere certo di pubblicarla a norma di legge, occorre invece essere in una di queste condizioni: |
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Il fair use e il fair dealing sono concessioni all'utilizzo per uso didattico, informativo o di critica, previsti dalla legislazione USA ma non da quella italiana (tranne che la citazione parziale di opere letterarie). In sintesi, i primi due casi sono ovvi, così come il terzo, purchè sia effettivamente di dominio pubblico, il 4 può essere contestato dai detentori dei diritti, il 5 fa riferimento a casi molto particolari e molto rari |
Le sanzioni per l'utente |
Dopo aver esaminato i vari aspetti della legislazione che regola l'utilizzo della musica, rimane da conoscere quali sanzioni sono previste per chi viola queste regole. Andiamo a ritroso temporalmente e partiamo dalle grandi violazioni per arrivare a quelle del comune utente della musica. |
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In sintesi |
Un utente privato che opera non a fine di lucro può attualmente violare o sfidare il diritto d'autore in pochi modi, provocando inoltre un danno molto marginale all'industria della musica: |
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Note: |
Le case discografiche specializzate in musica con diritti scaduti |
Le condizioni attuali consentono, come si è visto, l'utilizzo di una certa quota di materiale musicale libero da diritti o gravato solo dai diritti d'autore. Questa opportunità è stata colta da alcune case discografiche europee, che hanno iniziato la pubblicazione di dischi contenenti registrazioni anteriori a 50 anni, anche di autori americani o sotto contratto a compagnie americane. Questi dischi possono circolare soltanto in Europa e non possono essere esportati negli Stati Uniti, ma, secondo il parere generale, sono legali (sempre fatti salvi i diritti degli autori). Questa strada era stata già seguita per registrazioni degli anni '30 (Bix Beiderbecke e altri jazzisti classici, ad esempio), ma la produzione degli anni '50 è molto più interessante, perché spesso registrata con criteri di alta fedeltà o comunque di qualità accettabile (il microsolco LP risale ai primi anni '50, gli LP stereo dal 1958) e quindi commercialmente molto più sfruttabile. Una casa discografica molto attiva in questo campo è la inglese Proper Records (www.propermusic.com) che propone un catalogo di incisioni anteriori a 50 anni a prezzo ridotto (15£ per box di 4CD), con una specializzazione nel jazz e nel be-bop. Anche la spagnola Fresh Sound Records è molto attiva in questo settore. Cosa succede se l'ipotetico disco ristampato in Europa viene esportato in un altro paese, dove gli stessi soggetti hanno tutela più ampia temporalmente? Una eventualità resa ancora più semplice dal mercato globale Internet o dal download digitale (legale). Anche in questo caso potrebbero crearsi situazioni legalmente non corrette, ma assai difficili da individuare e soprattutto da prevenire. |
La musica popolare e di autore ignoto |
E'
importante chiarire che anche per musica popolare tradizionale ed in
generale di autore ignoto non è sempre public domain ma può ancora
avere detentori dei diritti. E' possibile senza violare alcun
diritto eseguirla, anche in pubblico, registrarla e anche
pubblicarla su disco o diffonderla via web, YouTube o per radio. |
YouTube è il principale portale / contenitore di musica, sia public domain (pochissima) sia sotto diritti. Il proprietario è potentissimo (è Google) e quindi può imporre sue regole, ma deve comunque tenere conto del diritto d'autore, e tenerne conto in modo universale, non limitando l'accesso a visitatori da specifiche parti del mondo. E' importante quindi capire come funziona. |
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al momento del caricamento un software di riconoscimento musicale individua il brano e lo confronta con il data base dei brani coperti da diritti, per tutti i paesi del mondo per i quali è applicabile |
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dopo la verifica il brano sarà classificato come: (1) diffusione non consentita (l'audio viene eliminato o il video viene bloccato), (2) diffusione non consentita in alcuni paesi, (3) coperto da diritti ma con diffusione consentita, (4) libero da diritti (non reclamati o non individuato). |
Il più interessante è il caso (3) che è apparentemente quello percentualmente più rilevante. Perché il detentore dei diritti ne consente la libera circolazione? Non fanno continuamente battaglie contro siti pirata o qualsiasi forma di diffusione gratuita, anche senza scopo di lucro? La risposta c'è ed è legata al fatto che YouTube (come Google) si mantiene e prospera con la pubblicità che riesce a raccogliere, e ne raccoglie sempre di più se ha contenuti interessanti. Il detentore dei diritti riconosciuto da YouTube ha diritto anche a partecipare alla spartizione dei ricavi pubblicitari e questo è il motivo per cui consente la diffusione. In questo modo può ricavare guadagni, bassi per singolo ascolto, ma che possono diventare interessanti nel tempo grazie all'enorme numero di visitatori del portale YouTube, anche per musica che ha sotto contratto ma per la quale lo sfruttamento mediante vendita su CD o download o streaming è ormai ridotta e/o non più conveniente. Per il detentore è solo guadagno a costo zero. Alla pubblicazione ci pensa gratuitamente il "caricatore" su YouTube, un appassionato estimatore di quel brano, magari ormai quasi dimenticato. Alla raccolta pubblicitaria e al pagamento ci pensa Google / YouTube. Che comunque si tiene la fetta maggiore. Per il caricatore non rimane nulla perché questa rivendicazione gli toglie la possibilità di percepire la sua parte di introiti. Per questo gli "youtubber" che su YouTube hanno il loro guadagno usano le anonime musiche public domain messe a disposizione da YouTube. Come si può leggere nella sezione La musica public domain, il caso (4) è molto raro, è raro quindi che la musica registrata inserita in un video, anche se tradizionale, anche se molto datata, non sia reclamata da nessuno. |
La diffusione della musica in tempo reale, ovvero in streaming, senza scaricare il contenuto (download) da un sito senza fini di lucro, in quali vincoli incorre? Negli stessi di YouTube, nel senso che per la diffusione di musica non "public domain" (ovvero per quasi tutta la musica registrata) valgono le stesse regole che per YouTube. Per la diffusione dovrebbe esserci un assenso preventivo del detentore dei diritti che, non avendolo concesso, potrebbe chiedere di bloccare la diffusione o addirittura richiedere gli arretrati. In pratica, farebbe chiudere il sito. L'unica "liberatoria" si può ottenere con la diffusione parziale in streaming , il classico minuto scarso di musica che iTunes, Amazon, Allmusic e molti altri siti concedono (spesso in bassa qualità) prima dell'acquisto. Nella legge italiana si parla di meno della metà, quindi anche il 49%, ma è tutto da provare che questa parzializzazione sia una garanzia su Internet. La sicurezza si ottiene applicando la stessa durata dei siti citati. Neanche la qualità fa la differenza, anche mandando in streaming audio molto compresso i vincoli sul contenuto rimangono presenti e possonoo essere raclamti dai detentori. In realtà, se il sito non è fine di lucro ovviamente non ci sono soldi da raccogliere per il detentore dei diritti e le collecting societies non sembrano proprio fare attenzione a questo tipo di streaming al di fuori dei canali principali, così avviene da anni e non ci sono avvisaglie di un cambio di strategia. All'aspetto economico si aggiunge che siti che fanno straming in proprio sono molto pochi e specializzati. Nella maggioranza dei casi un sito che vuol fare anche ascoltare musica utilizza l'"embed" di YouTube, magari per video caricati gratuitamente su un proprio canale. Il consiglio che viene dato per siti che fanno streaming in proprio è quindi, oltre a non consentire il download, di non inserire alcuna pubblicità, Google AdSense, Tradedoubler, Moneytizer o altre. Insomma, confermare di non essere a fine di lucro. |
Appendice 1 - La legge 633/1941 e successive integrazioni |
La legge italiana fondamentale sul diritto d'autore risale
al 1941 ed è ancora in vigore, ovviamente con molte integrazioni introdotte
negli anni successivi. E' un dispositivo di legge molto complesso, di ben 206
articoli, e copre tutte le opere d'ingegno, con un approccio derivato dal
modello francese. Legge 633 del 22 aprile 1941 e successive integrazioni, consolidate al 29 aprile 2003 Regolamento attuativo legge 633/1941 Come indicato in precedenza, la legge è stata modificata in alcune parti, in particolare nella espressione "a fini di lucro", dalla successiva legge Urbani. |
Appendice 2 - La legge 128/2004 (legge Urbani) |
La legge che ha aggiornato i diritti d'autore alla nuova realtà di Internet e del peer-to-peer, acquisendo le istanze delle lobby dei discografici e degli editori, già ampiamente accolte in sede europea, porta il nome dell'allora Ministro dei Beni culturali Giuliano Urbani, che ha quindi avuto il destino di essere ricordato, dopo cinque anni passati in questo ministero (assai importante per la prima "potenza culturale" del mondo, l'Italia) essenzialmente per questa legge restrittiva. La legge è consultabile sul sito del Parlamento, nel caso di variazioni di indirizzo pubblichiamo anche il link per una copia in PDF. http://www.parlamento.it/leggi/04128l.htm (copia PDF) La legge fa riferimento ad un decreto legislativo poi confluito nella 633/41 e integrazioni citata prima, ma che è possibile consultare ai link seguenti. http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03068dl.htm (copia PDF) Il varo della legge e la sua applicazione successiva è stato accompagnato da robuste polemiche da parte delle contro-lobbies degli utenti della rete, dei sostenitori della liberazione del diritto di copia, dei provider (e probabilmente dalla lobby occulta dei fornitori di banda, che però non appariva più di tanto preoccupata). Le limitazioni
introdotte nella libera circolazione delle
opere d'ingegno sono evidenti a una lettura anche sommaria del dispositivo. La
domanda di fondo che molti si fanno però è: la legge è
utile allo scopo che si prefigge, i diritti dei proprietari delle
opere di ingegno sono ora maggiormente tutelati? I sostenitori della legge e in generale della via repressiva sostengono invece che senza questa freni, seppur ampiamente eludibili, nell'era della digitalizzazione e della duplicabilità totale ogni tutela del diritto d'autore sarebbe travolta e la possibilità di ricavare un guadagno dalle opere d'ingegno sarebbe compromessa irrimediabilmente. In effetti occorre ammettere che questo rischio esiste, e che una maggiore libertà di copia avrebbe sicuramente effetti sul fatturato dei soggetti che vivono della distribuzione delle opere d'ingegno. |
Abbiamo tentato una sintesi del diritto d'autore dal punto di vista delle musica. E' materia complessa e di conseguenza imprecisioni ed eccessive semplificazioni sono sempre possibili. Non esitate a contattarci se le avete rilevate o se volete chiarimenti o approfondimenti. |
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